MiFID II e product governance
La direttiva MiFID II ha rivoluzionato la disciplina degli intermediari finanziari introducendo la product governance: chi produce e distribuisce strumenti finanziari deve identificare un target market (categoria di clienti a cui il prodotto è adatto) e monitorare che la distribuzione avvenga in linea con quel target. Le domande d'esame chiedono spesso di applicare questa logica a casi concreti: 'Un intermediario può vendere un derivato complesso a un cliente retail senza esperienza?' — la risposta corretta cita product governance e suitability.
Categorie di clienti (art. 6 TUF)
Il TUF distingue tre categorie di clienti con livello di protezione decrescente: retail (massima tutela), professionali (media), controparti qualificate (minima). Un cliente retail può richiedere upgrade a professionale su richiesta se soddisfa almeno 2 su 3 criteri: portafoglio superiore a 500.000 €, esperienza professionale nel settore finanziario di almeno un anno, dieci o più operazioni per trimestre negli ultimi quattro trimestri. Questa è una domanda tipica d'esame — memorizza esattamente i tre criteri.
Suitability e appropriateness
Sono i due test che l'intermediario deve fare prima di raccomandare o eseguire operazioni. Il test di adeguatezza (suitability) è per la consulenza e la gestione di portafogli: valuta conoscenza + esperienza + situazione finanziaria + obiettivi. Il test di appropriatezza (appropriateness) è per servizi diversi dalla consulenza: valuta solo conoscenza + esperienza. Sotto execution-only con strumenti non complessi, il test non è obbligatorio. Confondere i due è l'errore più comune.
Conflitto di interesse (art. 21 TUF)
L'art. 21 TUF impone agli intermediari di adottare procedure organizzative per identificare, prevenire, gestire e — se non evitabile — comunicare al cliente il conflitto d'interesse prima di prestare il servizio. La sequenza da ricordare per l'esame è: IDENTIFICARE → PREVENIRE → GESTIRE → COMUNICARE. Non è 'chiedere autorizzazione' né 'rifiutare l'operazione', errori tipici delle risposte-trappola.
Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)
L'art. 185 TUF punisce con reclusione da uno a sei anni e multa da 20.000 a 5 milioni di euro chi diffonde notizie false o compie operazioni simulate idonee ad alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari. Recenti aggiornamenti hanno esteso la disciplina alla manipolazione tramite sistemi di intelligenza artificiale (multa fino a 20 milioni). Le domande d'esame chiedono spesso l'importo esatto delle sanzioni — impara le cifre a memoria.
Best execution (art. 21 TUF + regolamento intermediari)
L'intermediario deve eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente, considerando prezzo, costi, rapidità, probabilità di esecuzione. Deve adottare una execution policy scritta, comunicarla al cliente e verificarla periodicamente. Per i clienti retail, il fattore preponderante è il total consideration (prezzo + costi). Domande d'esame frequenti su questo tema — memorizza i fattori.
Vigilanza: Consob e Banca d'Italia
Consob vigila su trasparenza, correttezza dei comportamenti e prevenzione degli abusi di mercato. Banca d'Italia vigila su stabilità patrimoniale, contenimento del rischio e sana gestione. Nell'esame è frequente la domanda 'chi vigila su X?' — la regola è: se X riguarda tutela investitori/informativa/condotta → Consob; se X riguarda capitale/rischio/stabilità → Banca d'Italia.