I tre pilastri del sistema previdenziale italiano
I pilastro: pensione pubblica obbligatoria gestita da INPS (per lavoratori dipendenti e autonomi) o casse professionali (per liberi professionisti iscritti). Finanziamento a ripartizione: i contributi dei lavoratori attivi pagano le pensioni degli attuali pensionati. II pilastro: previdenza complementare collettiva, tramite fondi pensione negoziali (di categoria, come Cometa, Fonchim, Fondoposte) o fondi aperti. III pilastro: previdenza complementare individuale, tramite Piani Individuali Pensionistici (PIP) offerti da compagnie assicurative. Domande OCF: identificare a quale pilastro appartiene uno strumento.
Calcolo pensione: sistema contributivo vs retributivo
Sistema retributivo: la pensione è calcolata sulla media dei redditi degli ultimi anni di lavoro. Vale per anzianità contributiva maturata fino al 31/12/1995 (per chi aveva 18 anni di contributi a quella data). Sistema contributivo: la pensione è basata sui contributi effettivamente versati durante tutta la carriera, capitalizzati e trasformati in rendita con coefficienti aggiornati periodicamente. Vale dal 1996 in poi per tutti. Sistema misto (pro-rata): chi ha contributi ante e post 1995 riceve una pensione calcolata parte a retributivo e parte a contributivo. All'esame domande su identificare quale sistema si applica.
Fondi pensione: negoziali, aperti, PIP
Fondi negoziali (chiusi): riservati a specifiche categorie di lavoratori tramite accordo collettivo. Vantaggio: contributo del datore di lavoro obbligatorio. Fondi aperti: aperti a tutti, gestiti da banche/SGR/compagnie. Vantaggio: flessibilità. PIP: prodotti assicurativi individuali con finalità pensionistica, gestiti da compagnie di assicurazione. Vantaggio: personalizzazione. Vigilanza: tutti sotto COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione). Deducibilità: contributi al II e III pilastro deducibili fino a 5.164,57 € annui dall'IRPEF.
TFR e destinazione a previdenza integrativa
Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) è l'accantonamento dovuto dal datore di lavoro al lavoratore alla cessazione del rapporto (art. 2120 c.c.). Ogni anno maturano il 6,91% della retribuzione. Il lavoratore può scegliere di destinare il TFR maturando al fondo pensione (con conferimento tacito o esplicito). Se destinato, viene versato al fondo e integra il montante. Vantaggio: tassazione più favorevole al riscatto (aliquota decrescente col tempo di permanenza, minimo 9%, massimo 15%). Se resta in azienda: tassazione separata IRPEF media dei 5 anni precedenti.
Polizze vita: Ramo I, Ramo III, Ramo V
Ramo I (assicurazioni sulla vita): rendimento minimo garantito dalla compagnia + partecipazione a utili di gestione. Basso rischio ma rendimento moderato. Ramo III (unit linked/index linked): prestazione collegata al valore di quote di OICR (unit linked) o indici finanziari (index linked). Rischio investimento a carico del contraente, no garanzia. Ramo V (operazioni di capitalizzazione): contratti collettivi o individuali con rendimento predeterminato. Ramo VI (fondi pensione): ora sotto COVIP. Domande OCF: identificare a quale ramo appartiene un prodotto specifico.
Vigilanza: IVASS e COVIP
IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni): autorità che vigila sulle compagnie di assicurazione (vita e danni) e sui prodotti assicurativi. È subentrata all'ISVAP nel 2013. COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione): autorità che vigila su fondi pensione negoziali, aperti e PIP di natura pensionistica. Sull'esame OCF: se la domanda riguarda una polizza vita standard → IVASS; se riguarda un fondo pensione o PIP → COVIP.
Riscatti e anticipazioni dal fondo pensione
Anticipazioni: il lavoratore può chiedere fino al 75% del montante per spese sanitarie gravi (in qualsiasi momento), fino al 75% per acquisto prima casa (dopo 8 anni di iscrizione), fino al 30% per altre esigenze (dopo 8 anni). Riscatto totale: possibile in caso di invalidità permanente (>66%), inoccupazione superiore a 12 mesi, decesso. Riscatto parziale al 50% dopo 12-48 mesi di disoccupazione. Al pensionamento: massimo 50% in capitale, il resto obbligatoriamente in rendita (salvo eccezioni).