Microcredito
Il microcredito è disciplinato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17/10/2014 n. 176. È uno strumento pensato per sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, e per finanziare progetti di inclusione sociale e finanziaria.
Chi può ricevere microcredito (art. 1)
- Lavoratori autonomi e imprese individuali con non più di 10 dipendenti.
- Società di persone, società tra professionisti, società cooperative e S.r.l. (anche semplificate) con non più di 10 dipendenti non soci.
- Le S.p.A. sono escluse in ogni caso.
Finalità ammesse (art. 2)
- Acquisto di beni o servizi strumentali all'attività, compresi canoni di leasing e premi assicurativi.
- Retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori.
- Partecipazione a corsi di formazione professionale (anche universitari e post-universitari), sia per i beneficiari sia per i soci.
Limiti di importo (art. 4)
- Regola generale: il finanziamento non può eccedere 75.000 € per beneficiario e non può essere assistito da garanzie reali.
- Eccezione S.r.l.: i finanziamenti a S.r.l. possono essere assistiti da garanzie reali per un importo non superiore a 100.000 €.
- Il rimborso segue un piano con rate a cadenza al massimo trimestrale (art. 4, c. 3).
- L'ammontare complessivo verso un singolo beneficiario non può superare il 5% del capitale sociale al netto delle perdite (art. 4, c. 1-bis).
Progetti di inclusione sociale e finanziaria (art. 5)
- Esposizione massima per beneficiario: 10.000 €.
- Durata massima: 5 anni.
- Non possono essere assistiti da garanzie reali.
Cosa ricordare per l'esame
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